Strutture ricettive complementari: le conosci?

da | Dic 7, 2017 | Business plan e strategia, News

B&B and Company

La Regione Veneto sostiene le imprese turistiche, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese, e riconosce lo sviluppo strategico del settore turismo quale leva economica ed occupazionale nel contesto nazionale ed internazionale.

Nella L.R.  n. 11/2013 la Regione Veneto individua cinque tipologie di strutture ricettive complementari, cioè di strutture ricettive aperte al pubblico, a gestione unitaria, situate in un edificio con spazi e servizi offerti al turista diversi rispetto a quelli delle strutture ricettive alberghiere.

Bed and breakfast, case per vacanze, locande, ostelli della gioventù… ma quali sono le differenze?

Le strutture ricettive complementari, individuate dall’art. 27 della Legge regionale n. 11 del 14 giugno 2013, sono le seguenti cinque (in precedenza la legge regionale individuava ben tredici strutture ricettive nella tipologia extralberghiere):

a) alloggi turistici

b) case per vacanze

c) unità abitative ammobiliate ad uso turistico

d) bed & breakfast

e) rifugi alpini.

Panoramica sulle 5 tipologie di strutture ricettive complementari nel Veneto

 

a) Alloggi turistici

strutture ricettive complementari, Strutture ricettive complementari: le conosci?, Hospitality TeamSi definiscono alloggi turistici le strutture ricettive composte da una a sei camere, ciascuna dotata di un massimo di quattro posti letto. Fra i servizi che possono essere offerti, sono compresi la colazione e i pasti.

Sono considerate alloggio turistico le seguenti strutture: locande, camere, residenze rurali e country house.

Dispongono di servizio di ricevimento e, solitamente, di sala pranzo/colazione (facoltativa fino ai 3 leoni – obbligatoria per i 4 leoni). Negli alloggi non sono presenti cucina o angolo cottura propri.

 

b) Case per vacanze

strutture ricettive complementari, Strutture ricettive complementari: le conosci?, Hospitality TeamSono case per vacanze le strutture composte da un locale soggiorno e da una sala da pranzo, entrambi di uso comune, e da camere che per più della metà sono dotate di due o più posti letto.

Per definirsi case per vacanze devono essere presenti: il locale comune per la prima colazione/sala da pranzo, il locale lavanderia ad uso degli ospiti, il servizio di ricevimento e/o recapito, linee telefoniche esterne.

Inoltre, sala per riunioni, locale a servizio deposito guardaroba; spazio esterno per attività ricreative; prima colazione; pulizia camera giornaliera, sono facoltative fino a 3 leoni, e obbligatorie per i 4 leoni.

Sono considerate strutture ricettive “case per vacanze” le seguenti strutture:

  • casa per ferie: se il gestore è un’impresa con oggetto comprendente sia l’attività ricettiva sia altra attività economica oppure un’associazione senza scopo di lucro o un ente pubblico;
  • ostello della gioventù: dotato di letti sovrapposti (a castello) in una o più camere, il cui gestore può essere un’impresa o un’associazione senza scopo di lucro con oggetto statutario la promozione del turismo giovanile o un ente pubblico;
  • centro vacanze per ragazzi: se il gestore è un’associazione senza scopo di lucro, impresa o un ente pubblico e vi è la presenza continuativa nel periodo di apertura di personale abilitato nei settori medico e pedagogico;
  • casa per vacanze sociali: gestita da un ente senza scopo di lucro, impresa o ente pubblico e nella cui struttura sussistano almeno tre requisiti tra quelli previsti nell’Allegato C nella sezione “Requisiti obbligatori fungibili per strutture ricettive complementari con denominazione aggiuntiva “casa per vacanze sociali”.
  • centro soggiorno studi: casa per vacanze dotata di almeno un locale destinato a corsi di formazione;
  • casa religiosa di ospitalità: casa per vacanza dotata di almeno un locale destinato al culto religioso o se il gestore é un ente ecclesiastico o un ente con finaità religiose.

c) Unità abitative ammobiliate ad uso turistico

strutture ricettive complementari, Strutture ricettive complementari: le conosci?, Hospitality TeamLe unità abitative ad uso turistico sono composte da una o più camere, ciascuna dotata di uno o più posti letto, nonché di servizi igienici e cucina/angolo cottura autonomi.

L’immobile deve avere destinazione edilizia turistico ricettiva (salvo diversa destinazione autorizzata prima del 24/04/15) e dev’essere presente il servizio di portineria.

Sono considerate unità abitative ammobiliate i residence, le case e appartamenti vacanze.

 

d) Bed & breakfast

strutture ricettive complementari, Strutture ricettive complementari: le conosci?, Hospitality Team

I B&B sono strutture che hanno fino a tre camere per i turisti, ciascuna dotata di un massimo di quattro posti letto. Il titolare deve risiedere nell’unità immobiliare sede del bed & breakfast e deve ivi alloggiare, in una camera a lui riservata, durante il periodo di apertura della struttura.

Il servizio di prima colazione è servito ai clienti direttamente dal titolare o dai suoi familiari. I B&B, nelle camere date agli ospiti, non hanno l’angolo cottura né la cucina.

Leggi gli altri articoli sui B&B: Hai mai pensato di aprire un B&B? e Il bed and breakfast come opportunità di business creativo.

e) Rifugi alpini

Si definiscono rifugi alpini le strutture ubicate in aree di montagna a quota non inferiore a mille metri, predisposti per il ricovero e il ristoro di turisti ed escursionisti e per il soccorso alpino.

Sono composti da camere che per più della metà sono dotate di due o più posti letto ed inoltre da una camera per l’alloggio del titolare durante il periodo di apertura ai turisti.

I rifugi alpini, esclusi quelli già classificati come rifugi escursionistici in vigenza della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 e successive modificazioni, dispongono, durante i periodi di chiusura, di un locale per il ricovero di fortuna, convenientemente dotato, sempre aperto e accessibile dall’esterno anche in caso di abbondanti nevicate.

Durante il periodo di apertura stagionale il servizio di ricovero deve essere comunque garantito per l’intero arco della giornata.

Per i rifugi alpini, ai sensi della LR n.11/2013, la Giunta regionale disciplinerà con apposito provvedimento, i requisiti, i criteri e le condizioni per la classificazione in vari livelli, al fine dell’attribuzione di un segno distintivo, e ciò in relazione alle dotazioni della struttura e ai servizi che la stessa è in grado di fornire al turista/viaggiatore. Con tale provvedimento verranno inoltre definite le modalità e la tempistica per il passaggio delle strutture dalla denominazione rifugi escursionistici ai sensi della LR n.33/2002, a rifugi alpini ai sensi della LR n.11/2013. Nell’attesa del suddetto provvedimento, si fa riferimento alla modulistica scaricabile nel sito della Regione Veneto.

ADEMPIMENTI PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ RICETTIVA COMPLEMENTARE

In base a quanto stabilito dalla L.R., l’esercizio dell’attività ricettiva complementare nella Regione Veneto richiede:

1 – la verifica, presso l’Ufficio edilizia privata del Comune, delle condizioni urbanistiche, edilizie, igienico-sanitarie e sulla sicurezza degli impianti, necessarie all’apertura della struttura ricettiva.

2 – la classificazione, ovvero la qualificazione per categoria in relazione ai servizi offerti. La Regione del Veneto adotta come simbolo per le strutture ricettive complementari il leone alato veneziano.

3 – la presentazione della segnalazione certificata di inizio attività – SCIA al Comune.

Le richieste di classificazione e di inizio attività, come le successive variazioni, si effettuano tramite lo Sportello unico delle attività produttive – SUAP.

Si ricorda inoltre, fra gli obblighi previsti dalle norme del settore turistico, la comunicazione dei dati statistici sugli arrivi e presenze ospiti, in forma aggregata per provenienza, attraverso l’accesso ad un portale internet MT Web.

Nella sezione Turismo del sito della Regione Veneto, si possono inoltre consultare la normativa e le domande frequenti sulle strutture ricettive complementari.

Contattaci per approfondire in modo più specifico le caratteristiche delle varie tipologie di struttura ricettiva complementare: puoi inviare una mail a segreteria@hospitalityteam.it o scriverci direttamente dal nostro modulo contatti.

 

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