Dal 15 giugno 2020 è possibile richiedere il contributo a fondo perduto per il riavvio delle attività
Il Decreto Rilancio ha introdotto numerosi provvedimenti a supporto degli imprenditori danneggiati dalla crisi dovuta alla diffusione del Coronavirus.
Tra queste, il contributo a fondo perduto previsto dall’articolo 25 per chi ha subito una diminuzione del fatturato a causa dell’emergenza epidemiologica.
Il contributo a fondo perduto
Il contributo a fondo perduto è una somma di denaro corrisposta dall’Agenzia delle Entrate senza obbligo di restituzione, a seguito della presentazione di un’apposita istanza online.
L’importo del contributo è commisurato alla perdita del fatturato e dei corrispettivi, subita a causa dell’emergenza da Coronavirus.
Sulla base dei dati dichiarati nell’istanza, l’Agenzia delle Entrate eroga la somma di denaro tramite bonifico sul conto corrente intestato al richiedente.
Il contributo è escluso da tassazione, sia per quanto riguarda le imposte sui redditi sia per l’Irap.
I beneficiari
La domanda di contributo a fondo perduto può essere inviata da numerosi soggetti titolari di partita Iva che esercitano attività d’impresa o di lavoro autonomo o che sono titolari di reddito agrario.
Devono essere rispettati però alcuni requisiti.
Il primo è che il richiedente abbia conseguito, nell’anno 2019, un ammontare di ricavi o compensi non superiore a 5 milioni di euro.
Se il soggetto svolge più attività, il limite dei 5 milioni di euro per l’accesso al beneficio riguarda la somma dei ricavi/compensi riferiti a tutte le attività.
Per le persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali titolari di reddito agrario e attività agricole connesse (ad esempio agriturismi o attività d’allevamento), relativamente all’ammontare dei ricavi, si fa riferimento all’ammontare del volume d’affari del modello di dichiarazione Iva 2020 (periodo d’imposta 2019).
Qualora il dichiarante non sia tenuto alla presentazione della dichiarazione Iva, può essere considerato l’ammontare complessivo del fatturato del 2019.
Oltre al primo criterio appena citato, è necessario sia presente anche almeno uno tra i seguenti requisiti:
- ammontare del fatturato e dei corrispettivi di aprile 2020 inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi di aprile 2019;
- inizio attività a partire dal 1° gennaio 2019;
- domicilio fiscale o sede operativa localizzati in Comuni colpiti da eventi calamitosi (sisma, alluvione, crollo strutturale), i cui stati di emergenza erano in atto al 31 gennaio 2020, data della dichiarazione dello stato di emergenza da Coronavirus (l’elenco di tali Comuni è riportato in appendice alle istruzioni del modello dell’istanza).
La percentuale di aiuto
La percentuale per determinare l’ammontare del contributo varia in base alla differenza tra l’importo del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l’analogo importo del mese di aprile 2019.
La percentuale è pari al:
- 20%, se i ricavi e i compensi del 2019 sono inferiori o pari a 400.000 euro;
- 15%, se i ricavi e i compensi del 2019 superano i 400.000 euro ma sono minori di 1.000.000 di euro;
- 10%, se i ricavi e i compensi del 2019 superano 1.000.000 di euro ma non l’importo di 5.000.000 euro.
Il contributo è comunque riconosciuto per un importo non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per gli altri soggetti.
Come fare domanda di contributo
Le richieste di contributo a fondo perduto possono essere compilate e inviate online all’Agenzia delle Entrate a partire dal giorno 15 giugno 2020 e non oltre il giorno 13 agosto 2020.
Può essere utilizzato il canale telematico Entratel/Fisconline, attraverso cui sono trasmesse le dichiarazioni dei redditi, o una specifica procedura web nel portale “Fatture e Corrispettivi”.
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Per ulteriori informazioni è possibile consultare la Guida dell’Agenzia delle Entrate, scaricabile a questo link.
Potete inoltre consultare la nostra pagina con le altre agevolazioni o contattarci per qualsiasi ulteriore informazione.